Il governo britannico ha pubblicato un elenco dei sistemi esteri di carbon pricing attualmente riconosciuti ai fini dell'applicazione di sgravi nell'ambito del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere del Regno Unito (UK CBAM), in vista dell'entrata in vigore del meccanismo.
L'elenco, elaborato sulla base delle informazioni disponibili al 19 giugno 2026, è volto ad aiutare gli importatori a verificare se le emissioni incorporate nei prodotti soggetti al CBAM siano già state assoggettate, nel Paese di origine, a un prezzo del carbonio che possa dare diritto a una riduzione dell'onere previsto dal meccanismo britannico. La misura punta a evitare una doppia imposizione, garantendo al contempo che i prodotti importati ad alta intensità di carbonio sostengano un costo comparabile a quello applicato ai produttori britannici.
EU ETS, Cina e India tra i 16 sistemi riconosciuti
Il governo britannico riconosce attualmente 16 sistemi di carbon pricing idonei. Tra questi figurano il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), il sistema ETS nazionale cinese, il Carbon Credit Trading Scheme (CCTS) indiano, il K-ETS della Corea del Sud, il GX-ETS giapponese e il Safeguard Mechanism australiano.
L'elenco comprende inoltre i sistemi di carbon pricing di Canada, Cile, Kazakistan, Montenegro, Nuova Zelanda, Serbia, Singapore, Sudafrica, Svizzera e Taiwan.
Il governo britannico ha sottolineato che l'elenco non è esaustivo, precisando che alcuni sistemi regionali potrebbero già soddisfare i criteri richiesti e che altri meccanismi attualmente in fase di sviluppo potrebbero diventare idonei una volta definiti e attuati. L'elenco resterà pertanto soggetto a revisione e sarà aggiornato con la valutazione di ulteriori sistemi.
Lo sgravio dipenderà dal prezzo effettivo del carbonio pagato
L'entità della riduzione riconosciuta dipenderà dal prezzo effettivo del carbonio pagato sulle emissioni incorporate nei prodotti importati. Le emissioni coperte da quote gratuite non daranno diritto ad alcuno sgravio, poiché in tali casi non è stato sostenuto un costo effettivo. Analogamente, eventuali rimborsi o restituzioni ridurranno l'importo che potrà essere riconosciuto.
Di conseguenza, non sarà previsto alcuno sgravio qualora tutte le emissioni siano coperte da quote gratuite o qualora il sistema estero preveda rimborsi integrali o altre forme di compensazione totale.
Il governo ha inoltre precisato che eventuali modifiche introdotte dopo il 19 giugno 2026 che dovessero impedire a uno dei sistemi elencati di soddisfare pienamente i criteri previsti comporteranno la perdita dell'idoneità allo sgravio. Gli importatori soggetti all'UK CBAM resteranno responsabili della verifica dei requisiti, del calcolo dell'importo applicabile e del rispetto dei relativi obblighi di registrazione e conservazione della documentazione.