Modificati i termini in materia di approvvigionamento di materie prime critiche. È questo quanto è emerso dalla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n.155 del 5 luglio 2023.
I rottami ferrosi, anche non originari dell’Italia, secondo quanto definito dalla Gazzetta Ufficiale, costituiscono “materie prime critiche” e la loro esportazione è soggetta all’obbligo di notifica, qualora la quantità di rottami ferrosi sia superiore a 250 tonnellate, o qualora la somma della quantità di rottami ferrosi oggetto delle operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare sia superiore a 500 tonnellate. Con la singola operazione che nell’arco di ciascun mese solare supera le 500 tonnellate, si dà atto del superamento del limite in conseguenza delle precedenti esportazioni.
La Gazzetta ha quindi indicato che all’articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate in particolare due modifiche. Portato da venti a sessanta giorni (prima dell’avvio dell’operazione) il termine entro il quale notificare l’informativa completa dell’operazione ai ministeri di competenza, obbligatoria per tutti i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale, direttamente o indirettamente, fuori dall’Unione europea le “materie prime critiche” precedentemente citate; prorogata di tre anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2026, l’applicazione delle misure indicate.