La Commissione Europea ha annunciato di aver deciso di istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Cina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La domanda di riesame è stata presentata il 7 novembre 2016 dal comitato di collegamento della Federazione europea delle industrie di cavi d'acciaio per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di cavi d'acciaio dell'Unione. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.
Il dazio antidumping definitivo riguarda le importazioni di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.
L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo CIF netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 60,4%.