La Commissione Europea ha pubblicato linee guida dettagliate sull’integrazione del Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) nel sistema doganale TARIC dell’UE, definendo le basi operative per la piena entrata in vigore dello strumento a partire dal 1° gennaio 2026. L’aggiornamento introduce nuovi certificati, condizioni riviste per l’importazione e note esplicative destinate a garantire maggiore chiarezza agli operatori doganali, predisponendo al contempo i sistemi dell’UE alla transizione dall’attuale fase transitoria al pieno regime del CBAM.
Durante il periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, gli importatori di prodotti soggetti al CBAM devono trasmettere trimestralmente i dati relativi alle emissioni dirette e indirette incorporate, ai quantitativi importati e ai prezzi del carbonio pagati nel paese di origine.
Fino alla fine del 2025, nel TARIC compare la misura di tipo 775 per indicare che le importazioni rientrano nell’ambito di applicazione del CBAM. Tuttavia, in questa fase non sono richiesti certificati. In nota, la voce TM967 chiarisce gli obblighi di rendicontazione transitoria e le esenzioni temporanee.
Obbligo di certificazione per lo sdoganamento dei prodotti CBAM
A partire dal 1° gennaio 2026, il sistema subirà modifiche sostanziali. La misura TARIC 775 includerà condizioni obbligatorie che stabiliscono se i prodotti CBAM possono essere immessi in libera pratica.
L’ammissibilità dei prodotti CBAM in dogana sarà regolata da un insieme di certificati:
- Il certificato Y128 registra il numero di conto CBAM dell’operatore autorizzato ed è la base per le importazioni standard.
- I certificati Y134 e Y135 prevedono esenzioni relative a territori geografici speciali o all’uso militare.
- Il certificato Y136 verifica che elettricità o idrogeno siano stati prodotti nel territorio continentale o esclusivo economico di uno Stato membro dell’UE.
- Il certificato Y137 consente l’applicazione dell’esenzione de minimis pari a 50 tonnellate, mentre il certificato Y237 identifica i prodotti di origine UE e li esclude dagli obblighi CBAM.
- Il certificato Y238 è destinato agli operatori in attesa di decisione sulla domanda di autorizzazione CBAM; consente la temporanea importazione finché non arriva la decisione finale.
Se nessuno di questi certificati è valido, il codice Y060 blocca l’importazione dei prodotti CBAM.
Regole differenziate per i diversi gruppi di prodotti CBAM
Sono state definite anche regole operative distinte per i vari gruppi di prodotti CBAM.
I cementi, i fertilizzanti, il ferro e l’acciaio e l’alluminio sono soggetti sia alle condizioni basate sull’operatore sia a quelle basate sulle masse, riflettendo la nuova soglia de minimis di 50 tonnellate per importatore.
Diversamente, elettricità e idrogeno sono trattati separatamente: non possono beneficiare di alcuna esenzione basata sulle quantità e sono sempre soggetti ai requisiti CBAM, il che significa che solo i certificati relativi allo status autorizzato dell’operatore o ad altre specifiche esenzioni consentono lo sdoganamento.
Nuove note esplicative per maggiore chiarezza normativa e supporto operativo
Il TARIC aggiornato introduce nuove note esplicative volte a rafforzare l’architettura doganale del CBAM:
- CD01023 chiarisce le condizioni di applicazione della soglia de minimis.
- CD01024 specifica che il CBAM non si applica ai prodotti di origine UE, compresi i beni trasformati reimportati tramite perfezionamento attivo.
- CD01025 definisce gli accordi temporanei per gli operatori in attesa di una decisione sulla loro domanda di autorizzazione.
La nota TM967 viene aggiornata per chiarire le situazioni in cui l’importazione è vietata e per riflettere le esenzioni applicabili.