Salvaguardia UE, pubblicato in Gazzetta il testo del provvedimento definitivo

venerdì, 01 febbraio 2019 16:12:46 (GMT+3)   |   Brescia
       

La Commissione Europea ha varato le misure definitive di salvaguardia su 26 categorie di prodotti di acciaio. Al termine della sua indagine, iniziata il 26 marzo 2018, la Commissione ha concluso che "l'interesse dell'Unione richiede l'adozione di misure di salvaguardia definitive sotto forma di un contingente tariffario, al fine di evitare un ulteriore deterioramento della situazione dei produttori dell'Unione".

"La finalità delle misure di salvaguardia - ha spiegato la Commissione - consiste nel porre rimedio o prevenire un pregiudizio grave che si sia verificato in ragione di un aumento delle importazioni. Conformemente all'articolo 16 del regolamento 2015/478, la Commissione ha inoltre esaminato se esistano motivi economici impellenti che potrebbero portare alla conclusione che non è nell'interesse dell'Unione imporre misure. A tal fine, sulla base degli elementi di prova disponibili, si sono prese in considerazione le ripercussioni delle eventuali misure su tutti i produttori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione del prodotto in esame e le possibili conseguenze dell'adozione o della non adozione di dette misure. Qualora necessario, la Commissione ha ideato un meccanismo che eviterebbe il verificarsi di un pregiudizio grave, consentendo allo stesso tempo i flussi storici degli scambi in una maniera compatibile con la prosecuzione del funzionamento concorrenziale del mercato siderurgico".

La lista definitiva sostituisce con decorrenza da domani 2 febbraio le misure provvisorie e, secondo l'esecutivo comunitario, è pienamente in linea con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO).

Come già anticipato nella bozza del provvedimento che era stata inviata al WTO agli inizi di gennaio, la Commissione ha ritenuto più appropriato un approccio di tipo misto: "si dovrebbe assegnare un contingente tariffario specifico per paese a quei paesi che hanno un interesse di fornitura significativo, sulla base delle loro importazioni negli ultimi 3 anni. Ai fini del presente regolamento, si ritiene che i paesi con una quota superiore al 5% delle importazioni per la categoria di prodotti in esame presentino un interesse di fornitura significativo. Un contingente tariffario globale (il contingente residuo) basato sulla media delle restanti importazioni negli ultimi tre anni dovrebbe quindi essere assegnato a tutti gli altri paesi fornitori. Per i motivi di cui sopra, non si dovrebbe tuttavia assegnare un contingente tariffario specifico per paese a quei paesi il cui livello delle esportazioni, per ciascuna categoria di prodotti in esame, è notevolmente diminuito nel recente passato in ragione di misure antidumping/dazi compensativi in vigore. Tali paesi dovrebbero rientrare nel contingente tariffario residuo. Nel caso specifico della categoria di prodotti 1 (bobine laminate a caldo), poiché quasi il 60% delle importazioni è attualmente coperto da misure antidumping, la Commissione ritiene che sia più appropriato un contingente globale anziché un'assegnazione specifica per paese. Infine, la Commissione ritiene che sia altresì nell'interesse dell'Unione consentire a un paese fornitore che abbia esaurito il proprio contingente tariffario specifico di accedere al contingente tariffario residuo. Tale possibilità dovrebbe tuttavia essere applicata soltanto nell'ultimo trimestre del periodo, al fine di raggiungere un equilibrio tra gli interessi dei paesi dotati di un contingente tariffario specifico per paese e i paesi che attingono al contingente tariffario globale. Ciò non solo garantirebbe il mantenimento dei flussi storici degli scambi, ma eviterebbe anche che, a seconda dei casi, parti del contingente tariffario residuo rimangano inutilizzate".

Le misure resteranno in vigore per un periodo di tre anni (compreso il periodo di imposizione delle misure provvisorie), fino al 30 giugno 2021. La Commissione ha ritenuto opportuno "aprire un contingente tariffario per il periodo dal 2 febbraio 2019 al 30 giugno 2019, poi per il periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 e, successivamente, per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021".
"Dato che la durata delle misure di salvaguardia supera un anno - ha spiegato la Commissione -, le misure devono essere progressivamente liberalizzate a intervalli regolari durante il periodo d'applicazione. La Commissione ritiene che la maniera più appropriata per liberalizzare le misure consista nell'aumentare il livello del contingente in franchigia doganale del 5% dopo ogni anno".

La Commissione ha inserito infine nel provvedimento una "clausola di riesame", spiegando di ritenere "probabile dover adeguare il livello o l'assegnazione del contingente tariffario qualora si verifichino variazioni delle circostanze durante il periodo di imposizione delle misure. [...] Tali variazioni delle circostanze si potrebbero verificare ad esempio nel caso di un aumento o di una riduzione generali della domanda dell'Unione per talune categorie di prodotti che richieda una rivalutazione del livello del contingente tariffario, dell'istituzione di misure antidumping o antisovvenzioni che potrebbe influenzare in maniera significativa i futuri sviluppi delle importazioni o persino di qualsiasi sviluppo riguardante la Sezione 232 degli Stati Uniti che possa avere ripercussioni dirette sulle conclusioni della presente inchiesta, in particolare in termini di diversione degli scambi. La Commissione può inoltre riesaminare se il funzionamento delle misure possa incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di integrazione perseguiti con partner commerciali preferenziali, ad esempio mettendone a seriamente a rischio la stabilizzazione o lo sviluppo economico. La Commissione procederà a una valutazione della situazione su base regolare e prenderà in considerazione un riesame almeno alla fine di ogni anno di imposizione delle misure. La Commissione avvierà la prima inchiesta di riesame al più tardi entro il 1° luglio 2019". 


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