La Commissione Europea ha recentemente annunciato una modifica al regolamento di esecuzione delle misure di salvaguardia definitive sulle importazioni di acciaio per quanto concerne le categorie 4A e 4B, ovvero fogli rivestiti di metallo e fogli rivestiti di metallo per l'industria automobilistica.
La Commissione, nell'adottare le misure definitive, aveva deciso di limitare l'uso della categoria 4B alle sole importazioni in grado di dimostrare un uso finale nel settore automobilistico.
«Dopo l'entrata in vigore del regolamento modificativo - si legge nel regolamento che introduce le ultime modifiche - la Commissione è rimasta in stretto contatto con ACEA e con gli esportatori (in particolare coreani) dei prodotti di acciaio che rientrano nella categoria 4B. Dato che l'industria utilizzatrice non importava direttamente il prodotto soggetto al requisito dell’uso finale, l'attuazione di tale regime richiedeva una stretta collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel processo di importazione, dagli ordini iniziali fino al momento in cui le importazioni raggiungevano l'utilizzatore finale del prodotto. La Commissione - prosegue il documento - è stata informata del fatto che tale necessaria, stretta collaborazione tra i diversi operatori non ha funzionato come inizialmente previsto. Non è stato quindi possibile effettuare una quota importante delle importazioni nell'ambito della categoria di prodotti 4B dopo l'entrata in vigore delle misure modificate. Non è stato inoltre possibile accelerare il processo amministrativo al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni di uso finale. È altresì emerso che qualsiasi soluzione volta ad attuare un regime di uso finale efficace richiederebbe ancora del tempo, senza garanzia di soluzioni adeguate e immediate. Nel frattempo una quota significativa dei prodotti della categoria 4B è trattenuta alla frontiera doganale dell’Unione in attesa di sdoganamento. Ciò colpisce gravemente e in maniera negativa, in alcuni casi fino a perturbare, le catene di approvvigionamento basate su un sistema "just-in-time", in particolare dato che l’industria automobilistica dell’Unione si avvale in larga misura di tipi di acciaio altamente specializzati». Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto opportuno revocare il regime di uso finale per questa categoria.
Inoltre, «in seguito alle consultazioni con la Corea, il paese esportatore maggiormente interessato dal meccanismo di uso finale, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno modificare anche l'assegnazione del volume del contingente tariffario tra le categorie di prodotti 4A e 4B per questo paese stabilita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Ciò è necessario al fine di tenere conto del volume dei tipi di acciaio destinati al settore automobilistico importati nell'ambito della categoria di prodotti 4A dall'entrata in vigore del regolamento modificativo, alla luce dell'impossibilità di importare tali prodotti nell'ambito della categoria 4B soggetta al meccanismo di uso finale».
Il nuovo regolamento ha effetto retroattivo e revoca quindi, a decorrere dal 1° ottobre 2019, il requisito dell'uso finale introdotto dal regolamento modificativo. La sezione relativa alle categorie 4A e 4B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è stata sostituita con la seguente:
Numero di prodotto |
Categoria di prodotto |
Codici NC/TARIC: |
Assegnazione per paese (ove applicabile) |
Dal 2.2.2019 al 30.6.2019 |
Dall'1.7.2019 al 30.6.2020 |
Dall'1.7.2020 al 30.6.2021 |
Aliquota del dazio supplementare |
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
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4A |
Fogli rivestiti di metallo |
Codici TARIC: 7210410020 , 7210490020 , 7210610020 , 7210690020 , 7212300020 , 7212506120 , 7212506920 , 7225920020 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990040 , 7225990091 , 7225990092 , 7226993010 , 7226997011 , 7226997091 , 7226997094 |
Repubblica di Corea |
69 571,10 |
328 792,63 |
180 804,79 |
25% |
India |
83 060,42 |
209 574,26 |
215 861,48 |
||||
Altri paesi |
761 518,93 |
1 921 429,81 |
1 979 072,71 |
||||
4B |
Codici NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Codici TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096 |
Cina |
204 951,07 |
517 123,19 |
532 636,89 |
||
Repubblica di Corea |
249 533,26 |
476 356,93 |
648 499,26 |
||||
India |
118 594,25 |
299 231,59 |
308 208,54 |
||||
Taiwan |
49 248,78 |
124 262,26 |
127 990,13 |
||||
Altri paesi |
125 598,05 |
316 903,26 |
326 410,36 |