«Non risulta e non è stata comprovata la circostanza che, in assenza di immediate misure cautelari, per l'appellante si produrrebbe uno specifico pregiudizio irreparabile prima della data dell'11 marzo 2021». Così il presidente della IV sezione del Consiglio di Stato, il giudice Luigi Maruotti, ha motivato il no alla richiesta di ArcelorMittal Italia di sospendere l'ordinanza del sindaco di Taranto, validata dal TAR di Lecce, che impone lo spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 60 giorni. Il giudice ha rigettato «la domanda della società appellante, volta alla emanazione di una favorevole misura monocratica cautelare», poiché ritiene che la trattazione spetti all'organo collegiale «nel rispetto del principio del contraddittorio». La Camera di consiglio è stata fissata appunto per l'11 marzo, mentre è prevista per l'udienza pubblica del 13 maggio 2021 la definizione del secondo grado del giudizio.