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D.Lgs.100/2011: sorveglianza radiometrica su rottami e prodotti metallici

martedì, 12 luglio 2011 13:00:08 (GMT+3)   |  

Con il Decreto Legislativo 100/2011 l'Italia ha recepito la direttiva europea 'Euratom' relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, nonché alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

L'obiettivo del decreto è rafforzare la tutela dei lavoratori e della popolazione contro i rischi derivanti da radiazioni ionizzanti, e l'ambiente da eventuali contaminazioni causate da radiazioni.

La sola attività di trasporto svincola dall'obbligo di controllo radiometrico

Il nuovo decreto obbliga tutti "i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che [...] esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici" ad effettuare rilevazione radiometrica per rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività. Rispetto alla normativa vigente in precedenza (D.Lgs. 23/2009) è stata prevista, quale condizione aggiuntiva per la non applicazione della norma ai soggetti che svolgono solamente attività di trasporto, la non effettuazione di operazioni doganali.

Prevista l'elaborazione di un decreto interministeriale definitivo

Altre novità introdotte dalla normativa riguardano l'individuazione del le categorie di esperti competenti a rilasciare l'attestazione della sorveglianza radiometrica (cioè gli esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi tenuti dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 230/1995). Viene inoltre prevista l'emanazione di un decreto interministeriale finalizzato a stabilire modalità applicative e contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica, che dovrà essere elaborato in seguito alla consultazione con l'Agenzia delle Dogane e l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), e vengono fornitre le indicazioni per il regime transitorio da applicare in mancanza di attesa del suddetto decreto interministeriale.

Nei casi in cui le rilevazioni dovessero evidenziare livelli eccessivi di radioattività, viene fatto obbligo di adottare immediatamente misure volte ad evitare l'esposizione di persone ed ambienti alla contaminazioni, posta l'immediata comunicazione alle autorità competenti. Tra le possibilità è previsto anche il rinvio al mittente dell'intera fornitura, con spese a carico del mittente estero.

Il D.Lgs.100/2011 entrerà in vigore il 22 luglio. Per il dettaglio dei prodotti siderurgici interessati, si rimanda all'allegato I.


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